News 30 Marzo 2015

Bonifiche: strategie innovative per le stazioni di servizio carburanti

A pochi giorni dall’emanazione da parte del Ministero dell’ambiente del regolamento per la messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, l’ing. Federica De Giorgi della Golder Associates traccia un quadro tecnico-normativo per interventi efficaci ed efficienti di sistemazione delle aree delle stazioni di servizio dismesse.

Ingegner De Giorgi, lo scorso 6 novembre, con Assoindipendenti, la Golder ha organizzato a Padova il convegno “La razionalizzazione della rete carburanti e la gestione efficiente degli adempimenti normativi ambientali”. Da allora non c’è stata una definizione del quadro normativo delle chiusure, ma gli ultimi dati confermano una consistente crescita delle “cessazioni di attività”: anche alla luce del regolamento emanato dal Ministero dell’ambiente in questi giorni, cosa prevede l’attuale normativa in materia di bonifiche ambientali per gli impianti che chiudono?

L’attuale normativa che disciplina la materia delle bonifiche ambientali è regolata dal D.Lgs. 152/06  e prevede che “al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il Sito” oppure “all’atto di individuazione di contaminazioni storiche” il responsabile dell’inquinamento ha l’obbligo di predisporre misure di messa in sicurezza e, dopo averne data comunicazione agli enti competenti, di svolgere indagini preliminari nelle zone interessate dall’inquinamento. Lo scopo è verificare la presenza di eventuale contaminazione nelle matrici ambientali (terreni e acque sotterranee) ed eventualmente procedere con la bonifica del sito per consegnarlo “pulito” all’uso futuro.

Tale obbligo normativo, nell’ambito delle attività di chiusura e dismissione di un impianto di distribuzione carburanti, si traduce nell’avviare il processo di caratterizzazione dei terreni e delle acque e, qualora si riscontri presenza di contaminazione, nell’obbligo di bonifica dell’area del punto vendita a prescindere dal momento di riutilizzo dell’area.

Dal punto di vista dell’imprenditore, tale obbligo implica la necessità di sostenere costi talvolta piuttosto elevati, quando già l’attività produttiva e operativa del sito è stata interrotta e pertanto viene percepito solo come una passività.

Nel confronto sulla “ristrutturazione della rete” pare che su un punto ci sia accordo tra tutte le parti: occorre chiudere gli impianti incompatibili. Difficile definirne il numero esatto, ma si sta sicuramente parlando di alcune migliaia di siti che richiedono un intervento di bonifica, quali procedure suggerisce per rendere rapidi ed efficaci gli interventi previsti?

Fino a qualche giorno fa, il D.Lgs. 152/06 non faceva distinzione di obblighi tra un sito contaminato di ampie dimensioni e una stazione di servizio carburanti contaminata,  se non nella possibile applicazione della procedura semplificata (art. 249 D.Lgs. 152/06) per siti di ridotte dimensioni con aree inferiori ai 1.000 mq.

Ciò nonostante, l’intento del legislatore è quello di creare una normativa specifica per la rete carburanti: lo dimostra la predisposizione di un Decreto “Bonifiche”, redatto specificatamente per la rete carburanti,  pubblicato in Gazzetta il 23 marzo.

Il suddetto Decreto fornisce alcune semplificazioni alle procedure operative in particolare per i punti vendita con aree inferiori ai 5.000 mq.

Tra le semplificazioni del Decreto, la previsione di una casistica residuale di siti ove, per motivi di stabilità e sicurezza, non sia possibile rimuovere le attrezzature, l’identificazione di criteri semplificati per l’esecuzione dell’analisi di rischio e, per i Siti in dismissione, la definizione dell’obiettivo di bonifica per l’elaborazione dell’Analisi di Rischio in funzione dello scenario futuro previsto per il Sito dagli strumenti urbanistici.

Ritengo che l’applicazione delle indicazioni riportate nel Decreto possa facilitare la rapidità e l’efficacia degli interventi di bonifica della rete carburanti.

Ci possono essere anche in fase di operatività del distributore carburante comportamenti o azioni da parte del proprietario dell’area che potrebbero contribuire a ridurre i tempi e i costi delle bonifiche ambientali? Se si, quali possono essere le possibili azioni?

Certamente una gestione attenta degli aspetti ambientali sin dalla fase di operatività della stazione di servizio carburante può essere un buon modo per prevenire il rischio di eventuali costi aggiuntivi di gestione ambientale anche nella fase di dismissione e chiusura dell’attività commerciale.

E’ importante infatti, da parte dell’imprenditore, conoscere il rischio e gestirlo in modo preventivo piuttosto che incombere in problematiche e costi imprevisti.
A questo scopo, la Golder ha di recente messo a punto un servizio di “Verifica conformità normativa” costruito per la rete carburanti, che ha proprio l’intento di verificare il rispetto degli obblighi normativi, monitorare le scadenze di legge ed eventualmente fornire un servizio di adeguamento normativo, attraverso un rete di professionisti locali distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale.

In questo modo, tenendo sotto controllo tutti i requisiti di legge l’imprenditore può rendere efficiente la gestione operativa e ridurre i costi di un’eventuale demolizione o chiusura del punto vendita. Si tratta semplicemente di rispettare le regole esistenti in modo organizzato e vigile.

Ci siamo anche spinti un po’ più in là, mettendo a punto un sistema di gestione tipo “bollino verde” di una stazione di servizio carburante ovvero l’identificazione e la gestione dei requisiti minimi di carattere ambientale da osservare nell’intero ciclo di vita della stazione di servizio, a partire dall’acquisizione dell’area, coinvolgendo la fase di gestione della produzione, fino alla dismissione, demolizione e vendita dell’area.

Secondo lei è una soluzione praticabile quella che prevede tempi diversi e ampi tra la chiusura dell’impianto e l’avvio della bonifica dell’area?

Un approccio che gli operatori del settore suggeriscono, e che tra l’altro è stato utilizzato negli anni passati, è quello di rimuovere l’attrezzatura fuori terra, mettere in sicurezza l’area (in modo che non ci siano rischi per l’ambiente), rinviando la bonifica “vera e propria” al momento di riutilizzo dell’area.

A mio giudizio, tale approccio può essere certamente una strada perseguibile, attivando nel frattempo le necessarie azioni di messa in sicurezza.

Un’altra possibilità, che noi riteniamo auspicabile, ma che comunque non esclude l’applicazione dei principi del Decreto “Bonifiche”, è l’applicazione del concetto di “Adaptive Remediation”, ovvero spostare la bonifica di un sito “nel tempo” all’interno di un progetto integrato di riqualificazione che tiene conto del futuro riutilizzo dell’area.

Questo approccio, vincente soprattutto per i casi di passaggi di proprietà o vendita di aree, consente un contenimento dei costi, in quanto è previsto, sempre in linea con gli usi futuri dell’area, lo spostamento degli interventi di bonifica in là nel tempo ed eventualmente anche nello spazio, nel caso della dismissione di aree a più grandi dimensioni, come, ad esempio, le Aree di servizio autostradali.

Non si rischia un intervento sine die?

Ritengo che rischi in questo senso se ci fossero sarebbero di bassa entità o almeno sarebbero paragonabili alle possibilità che oggi un progetto di bonifica rimanga incompiuto e irrealizzato nel tempo, a causa ad esempio di ritardi nell’applicazione della normativa in vigore da parte dei responsabili dell’inquinamento e/o delle pubbliche autorità.

Infatti, l’esecuzione della bonifica dovrà in ogni caso rispettare le tempistiche e i requisiti della normativa ambientale in vigore.

In sostanza, tutto l’approccio sarà un processo integrato proposto dal privato, ma condiviso ed approvato dagli enti pubblici e dal futuro utilizzatore.
Tale integrazione al momento in generale manca.
Il primo livello di integrazione dovrebbe avvenire già dalla fase di elaborazione dell’Analisi di Rischio: il rischio, infatti, non è in assoluto ma in funzione dell’utilizzo dell’area, ovvero della tipologia dei fruitori dell’area e del tempo che trascorreranno sul Sito.

I contenuti del Decreto “Bonifiche” per la rete carburanti sembrano tenere conto nella elaborazione dell’Analisi di rischio per i punti vendita in dismissione, dello scenario futuro previsto per il sito dagli strumenti urbanistici.

Quali sono le procedure minime di messa in sicurezza per un impianto che viene chiuso e dismesso?

In genere la chiusura e la dismissione del punto vendita implica come attività di messa in sicurezza d’emergenza l’installazione di recinzioni e segnali di pericolo e sorveglianza, la rimozione delle strutture interrate e del terreno potenzialmente contaminato. Qualora, si dovesse constatare una contaminazione anche a carico della matrice acque sotterranee, si è obbligati a procedere con la messa in sicurezza della falda, agendo con sistemi di contenimento idraulico o, nel caso di presenza di prodotto in fase libera, della sua rimozione, in modo tale che la contaminazione non fuoriesca dal sito.

Quanto può mediamente durare e costare la bonifica di una stazione di servizio? Quali sono le voci che incidono maggiormente?

Questa è una domanda a cui è davvero difficile rispondere. Infatti, molte variabili possono influenzare sia i costi sia i tempi di una bonifica, non meno importanti l’attenzione che è stata data alla gestione degli aspetti ambientali nella fase di operatività del sito.

Le voci di costo più gravose per una bonifica sono quelle che includono la rimozione fisica di terreno contaminato, in funzione della profondità dello stesso e dei volumi da rimuovere. Anche il coinvolgimento della matrice acque sotterranee contaminata e la necessaria bonifica può incidere significativamente nella stima dei costi.

Infine, un altro fattore essenziale per la valutazione dei costi  dei tempi di bonifica è la scelta delle tecnologie di bonifica da adottare. Per questo motivo, le imprese del settore competono tra loro per l’identificazione e l’applicazione di tecnologie innovative, sia in termini di efficacia sul risultato che di efficienza nei costi.

Quali aggettivi userebbe in un raffronto tra la normativa italiana sulle bonifiche e quella di altri Paesi?

In Italia molto spesso i procedimenti per le bonifiche sono lunghi, complessi e onerosi, per questo motivo gli imprenditori ne temono l’apertura e la gestione.

Diversamente, in altri paesi, come ad esempio in Germania, si adotta già un approccio per fasi successive e obiettivi intermedi (simile al concetto di “Adaptive Remediation”), più efficace nel risultato e che pertanto spaventano meno l’imprenditore nella loro applicazione.

Un altro fattore determinante è l’influenza che, soprattutto in Italia, le realtà locali (Comuni, Province e ARPA e Regioni) hanno sulla durata e nei tempi di gestione dei procedimenti amministrativi di bonifica.

Nella nostra esperienza decennale di fornitura di servizi su tutto il territorio nazionale,  abbiamo sviluppato particolare attenzione e capacità di approccio proattivo nei confronti delle figure “chiave” delle pubbliche amministrazioni e riusciamo a  condividere le informazioni in modo costruttivo in modo da evitare incomprensioni e lungaggini amministrative.